Le qualità del Giudice ecclesiastico in relazione ai suoi poteri-doveri nel Processo
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Le qualità del Giudice ecclesiastico in relazione ai suoi poteri-doveri nel Processo

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Sommmmario

Premessa. 1. La potestà giudiziale dei Vescovi. 2. Requisiti del Giudice ecclesiastico. 3. Le qualità del Giudice ecclesiastico. Conclusioni.

Summary

Foreword. 1. The judicial power of the Bishops. 2. Requirements of the ecclesiastical Judge. 3. The qualities of the ecclesiastical Judge. Conclusion.

 

Premessa

La tematica che mi è stato chiesto di trattare ha suscitato in me un senso di soddisfazione per il fatto che offre l’occasione di riflettere su colui che è giustamente considerato il “dominus” del Processo, ovvero il Giudice; non tanto su cosa può e deve fare durante il Giudizio, ma quanto sulle sue qualità personali, soprattutto “in relazione ai suoi poteri-doveri nel Processo”.

Come è noto, il termine “Giudice”2 deriva dalle parole “ius3-dicere”, che letteralmente significa “dire il giusto”4, pronunciare il Diritto5.

Utilizzando una definizione data da Mons. J.M. Pinto Gomez, Prelato uditore del Tribunale Apostolico della Rota Romana, si può ritenere che la funzione del Giudice6 consista nel «definire le controversie a lui deferite applicando la Norma giuridica alla fattispecie. […] Dunque un giudizio di Diritto ed un giudizio di fatto, spesso molto complicati»7.

Per poter “ius-dicere” e garantire, come diceva Papa Paolo VI durante l’Allocuzione al Tribunale Apostolico della Rota Romana del 31 gennaio 1974, «la razionale e normale applicazione» della Legge8, il Giudice deve avere dei requisiti non soltanto scientifici ma anche umani che assicurino il retto esercizio della sua azione e gli consentano di svolgere il proprio compito con competenza, maturità ed equilibrio.

Ritengo non necessario, in questa sede, ricordare le prerogative di carattere scientifico e i Titoli accademici richiesti per essere nominati Giudici (cfr. Can. 1421 §3); mi permetto, tuttavia, di far notare che ancora oggi in alcune Diocesi italiane, purtroppo, non vi sono i Vicari giudiziali diocesani (la cui nomina è obbligatoria ex Can. 1420 §1) e in alcune altre i Vicari giudiziali, i Giudici e i Difensori del vincolo, sono sprovvisti di qualunque formazione accademica, ma nominati titolari dei predetti Uffici in virtù dell’essere “vere periti” con i rischi che questo può, qualche volta, comportare. È meglio precisare “qualche volta” per il fatto che, in alcuni casi, ci si può trovare davanti a Giudici e/o Difensori del vincolo9, veramente esperti, che svolgono il loro Ufficio con maggiore competenza e dedizione di chi ha i Titoli accademici richiesti, ma non la pratica forense e altre necessarie competenze e qualità.

Come è noto, la Dispensa dai Titoli accademici compete al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (Can. 87 §1; Art. 124 della Cost. ap. Pastor Bonus10 e Art. 35, n. 2 della Lex Propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica11)12; essa viene concessa “omnibus perpensis”, soprattutto nei casi in cui la mancata concessione della Dispensa13 priverebbe i fedeli dell’amministrazione della giustizia, cui essi hanno diritto.

Circa la necessaria competenza scientifica e professionale, mi sembra opportuno ricordare quanto affermava il Cardinale Pericle Felici: «È inutile invocare nuovi testi legislativi se non vi saranno persone sagge ed esperte che sappiano far vivere la Legge con sapienza, giustizia e carità»14.

Già il filosofo Platone, nel “De Legibus”, scriveva:

«La riforma delle Leggi è inutile se coloro che le devono applicare mancano della formazione necessaria: il buon Giudice renderà giustizia anche con una Legge mal fatta, il cattivo Giudice non renderà giustizia pur disponendo di una eccellente Legge»15.

Anche nella Prefazione all’Istruzione “Dignitas Connubii” si legge:

«Senza dubbio vale anche oggi, anzi con urgenza ancora maggiore di quella del tempo in cui fu pubblicata l’Istruzione Provida Mater, l’avvertenza della stessa Istruzione: “Tuttavia è bene tener presente che queste regole si riveleranno insufficienti a conseguire il fine loro proposto, se i Giudici diocesani non acquisteranno una conoscenza approfondita dei sacri Canoni e non saranno bene addestrati dell’esperienza forense”. Pertanto, i Vescovi – si legge ancora nella Prefazione della Dignitas Connubii – hanno il grave obbligo di provvedere che per i propri Tribunali vengano formati con sollecitudine idonei amministratori di giustizia e che questi vengano preparati con un opportuno tirocinio in Foro canonico a istruire secondo le Norme e decidere secondo giustizia le Cause matrimoniali in Tribunale»16.

Questo invito, lo si può considerare anche come una sorta di testamento del Papa Giovanni Paolo II il quale al Tribunale Apostolico della Rota Romana, durante la sua ultima Allocuzione (29 gennaio 2005), riferendosi ai Vescovi, infatti, disse:

«Essi sono pertanto chiamati ad impegnarsi in prima persona per curare l’idoneità dei membri dei Tribunali diocesani e interdiocesani di cui essi sono i Moderatori e per accertare la conformità delle Sentenze con la retta dottrina».

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